Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale PROBABILITÀ APS, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Lecco in data 18/11/2022, Serie 3, N. 1223.
Statuto dell'Associazione
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “PROBABILITÀ APS”, con sede legale nel Comune di MERATE operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
- Collaborare con i centri di riabilitazione per la PREVENZIONE PRECOCE, diagnosi e la cura di persone in età evolutiva e le loro famiglie, contribuendo a creare le condizioni che favoriscono la piena ed integrale inclusione nell’ambito scolastico, sociale e lavorativo
- Proporre ed organizzare percorsi di riabilitazione: NEUROPSICOMOTORIA – LOGOPEDICA – VISIVA – UDITIVA – FISIOTERAPICA
- Eseguire valutazioni cliniche – diagnostiche e cure mediche con la collaborazione di professionisti e/o studi professionali
- Organizzare servizi di: osteopatia, arteterapia, pet-therapy, ecc
- Promuovere iniziative sociali, laboratori ludici ed inclusivi, incontri di condivisione per le famiglie
- Organizzare centri estivi e/o percorsi di riabilitazione intensiva personalizzati
- Promuovere attività di sostegno alle famiglie: consulenza psicologica, gruppo ama, progetti sollievo, baby-sitter
- Perseguire progetti a favore dei siblings
- Promuovere percorsi di formazione ed orientamento per professionisti e genitori
- Collaborare con le scuole, gli enti pubblici e privati del territorio, attraverso progetti dedicati ai bisogni dei bambini e ragazzi
- Collaborare con le amministrazioni pubbliche locali e regionali anche attraverso la stipula di convenzioni o altri accordi previsti dalla normativa vigente
- Contribuire alla sensibilizzazione dei singoli, delle comunità e dell’opinione pubblica, sui problemi delle persone con disabilità favorendo la diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’inclusione, anche attraverso i corsi di formazione e le manifestazioni
- Dare ampio spazio nella comunità al volontariato attraverso l’opera di persone che, rette da serie motivazioni, donino capacità tempo e mezzi a chi ne ha bisogno
- Consulenza burocratica e legale alle famiglie
- L’Associazione potrà esercitare, tra le altre, attività editoriali, pubblicazioni di libri, testi, articoli, giornali o riviste anche on-line. Utilizzare i canali di internet ed il proprio sito o pagine social, per promuovere le attività proposte a favore della divulgazione culturale del proprio scopo, nel rispetto della normativa vigente
- Svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale
Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Art. 4 – Membri dell’Associazione
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
- 4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto.
- 4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
- 4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
Il numero degli aderenti è illimitato. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta.
La qualità di socio si perde: per decesso; per recesso; per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno; per esclusione; per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto di: partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; godere dell’elettorato attivo e passivo; prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni.
I soci sono obbligati a: osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione; versare la quota associativa; contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 7 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017, l’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l’eventuale Organo di Controllo.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9 – L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è l’Organo di Amministrazione dell’Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Il Consiglio direttivo:
- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. È convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 13 – Organo di Controllo
È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017. L’Organo di Controllo, se nominato:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 20 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 21 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia.
